di Gloria Callarelli
Sono emerse in queste ultime ore pesanti dichiarazioni da parte del ministro Piantedosi in merito al processo per la manifestazione no Green Pass del 9 ottobre 2021 davanti alla CGIL. Alla trasmissione “Quarta Repubblica” di Nicola Porro, Piantedosi afferma: “È evidente che c’è una disparità di trattamento non c’è dubbio… Non vorrei che ci fosse dietro una differenziazione a seconda della colorazione delle manifestazioni“. L’accusa per quei fatti è: devastazione. Nessun ferito in quella circostanza, nessun grave disordine. Eppure sia chi entrò per far uscire le persone dentro la sede, sia chi si fermò a decine di metri di distanza dal sindacato senza fare nulla subì l’ingiusta accusa e la conseguente gravosa condanna di primo grado a oltre otto anni di reclusione. Decine gli accusati. In mezzo l’infiltrazione mai chiarita. Sulle importanti dichiarazioni abbiamo intervistato l’avvocato Nicola Trisciuoglio, difensore, tra gli altri, di Roberto Fiore.
Avvocato: le dichiarazioni del Ministro Piantedosi cosa possono significare per il processo in corso? Possono cambiare le carte in tavola?
Le dichiarazioni del Ministro Matteo Piantedosi, rese nel corso di “Quarta Repubblica”, non sono solo politicamente rilevanti: assumono un possibile rilievo anche sul piano processuale. Qui non siamo semplicemente davanti a un’opinione. Il Ministro dell’Interno, autorità di Governo titolare delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, ha affermato che “è evidente che c’è una disparità di trattamento” e ha evocato una possibile differenziazione legata alla “colorazione” delle manifestazioni. Una simile affermazione può assumere il valore di fatto nuovo, o comunque di elemento sopravvenuto, idoneo a fondare richieste istruttorie o approfondimenti difensivi. Se l’Autorità politica competente riconosce pubblicamente l’esistenza di una disparità nell’applicazione delle norme penali, ciò può incidere sulla valutazione del contesto, sull’interpretazione delle scelte qualificatorie operate e, in prospettiva, anche sulla tenuta dell’impianto accusatorio. Non si tratta di interferire con il giudice. Il Tribunale resta autonomo e indipendente. Ma è evidente che un’affermazione di tale portata, proveniente da chi ha la responsabilità istituzionale dell’ordine pubblico, può integrare un elemento nuovo nel quadro complessivo. In questo senso, sì: le parole del Ministro possono incidere sul processo, perché aprono la strada alla verifica concreta dell’eventuale disparità e alla necessità di accertare se vi sia stata una differenziazione nella qualificazione giuridica di fatti strutturalmente comparabili. Ed è proprio questa verifica che diventa oggi centrale.
Il ministro Piantedosi verrà chiamato a testimoniare?
La difesa – concordata dal sottoscritto con l’esimio Prof. Avv. Carlo Taormina – prevede espressamente la richiesta di riapertura del dibattimento nel processo di appello che riguarda Roberto Fiore e altri imputati, ai sensi dell’art. 603 c.p.p. Le dichiarazioni rese dal Ministro Matteo Piantedosi costituiscono, a nostro avviso, una prova nuova: si tratta di un elemento sopravvenuto, oggettivo, proveniente dall’Autorità di Governo titolare delle competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, che riconosce pubblicamente l’esistenza di una possibile “disparità di trattamento” e ipotizza una differenziazione legata alla “colorazione” delle manifestazioni. Ma vi è di più. Nel corso del giudizio di primo grado, questo difensore ebbe a richiedere al Tribunale l’escussione quale teste di riferimento dell’allora Ministro Ignazio La Russa, in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche concernenti possibili infiltrazioni verificatesi nell’ambito di numerose manifestazioni, ivi comprese quelle organizzate da Fratelli d’Italia. Si trattava di un tema centrale ai fini della ricostruzione del contesto e della corretta qualificazione giuridica dei fatti. Tale istanza istruttoria venne tuttavia rigettata. Oggi, alla luce delle dichiarazioni del Ministro Piantedosi, il quadro cambia in modo significativo. Le parole del titolare del Viminale non solo introducono un elemento nuovo, ma riattualizzano e rafforzano la rilevanza di quelle precedenti richieste istruttorie che non furono accolte. Si profila, dunque, un duplice fondamento per la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello: la sopravvenienza di una prova nuova ex art. 603 c.p.p.; la necessità di rivalutare istanze istruttorie precedentemente rigettate, alla luce di un mutato e più completo quadro conoscitivo. In tale contesto, la possibile escussione del Ministro Piantedosi – così come la rivalutazione della precedente richiesta concernente l’allora Ministro La Russa – diventa funzionale all’accertamento pieno e non parziale dei fatti. Sarà naturalmente la Corte d’Appello a pronunciarsi sull’ammissibilità della rinnovazione. Ma è evidente che, oggi, non siamo più dinanzi a mere suggestioni difensive: siamo in presenza di dichiarazioni istituzionali che impongono un approfondimento probatorio nell’interesse della verità processuale.
Dato che il primo grado pare viziato da questa discriminazione si può agire legalmente per far sì che vi sia “un’incriminazione” dei giudici del primo grado atta a evidenziarne le lacune e gli errori?
Occorre fare una distinzione preliminare molto chiara. Nel nostro ordinamento non si “incriminano” i giudici per il contenuto delle loro decisioni. Le sentenze si impugnano nei gradi successivi di giudizio, ed è proprio il sistema delle impugnazioni – appello e Cassazione – lo strumento fisiologico per evidenziare eventuali errori, lacune o vizi di motivazione. Diverso è il discorso qualora si ipotizzino condotte penalmente rilevanti poste in essere nell’ambito delle indagini. È in questo contesto che si colloca il procedimento penale n. R.G.N.R. 747/2026, aperto dalla Procura della Repubblica di Roma a seguito della denuncia-querela presentata da Roberto Fiore nei confronti dei vertici della Procura Capitolina, in relazione a una serie di reati ipotizzati nello svolgimento delle indagini connesse ai fatti del 9 ottobre 2021. A occuparsi della vicenda è il Procuratore Capo di Roma Francesco Lo Voi, al quale Fiore ha formalmente chiesto di essere ascoltato.
Il cuore della denuncia riguarda due profili particolarmente gravi.
Ce li può spiegare?
Certo. Il primo è lo sviamento delle indagini. Si ipotizza che l’attività investigativa possa essere stata orientata in modo selettivo verso una determinata ricostruzione dei fatti, trascurando piste alternative o elementi che avrebbero potuto condurre a una diversa qualificazione giuridica o a un differente inquadramento delle responsabilità. Lo sviamento, in questa prospettiva, non è un errore valutativo, ma l’eventuale deviazione dell’attività investigativa rispetto al suo fine naturale: l’accertamento imparziale della verità. Il secondo è l’occultamento di elementi probatori favorevoli. Ancora più delicato è il tema dell’eventuale mancata valorizzazione, o addirittura occultamento, di elementi potenzialmente favorevoli agli indagati/imputati. Nel sistema processuale penale, il Pubblico Ministero non è parte “di accusa” in senso privatistico, ma organo di giustizia tenuto a ricercare anche le prove a favore dell’indagato. Se emergessero condotte volte a non acquisire, non trasmettere o non valorizzare elementi difensivamente rilevanti, ci troveremmo di fronte a una violazione grave dei principi di lealtà processuale e del giusto processo.
È evidente che si tratta, allo stato, di ipotesi oggetto di verifica. L’iscrizione di un procedimento non equivale ad accertamento di responsabilità. Sarà l’autorità competente a valutare la fondatezza delle accuse.
Quanto ai giudici del primo grado, eventuali errori o carenze motivazionali potranno essere fatti valere nelle sedi proprie dell’impugnazione. Ma se il quadro probatorio fosse stato, in ipotesi, condizionato da omissioni o sviamenti nella fase delle indagini, ciò inciderebbe a monte sulla formazione del materiale su cui il giudice ha fondato la decisione. Ed è proprio questo il punto centrale: distinguere tra l’errore giudiziario – che si corregge nei gradi successivi – e l’eventuale alterazione del percorso investigativo, che rappresenterebbe un problema ben più profondo e sistemico. Vedremo quale sarà l’esito del procedimento in corso e quali sviluppi produrrà. Ma è evidente che il tema investe non solo il singolo processo, bensì la correttezza complessiva dell’azione penale in un procedimento di così alta rilevanza pubblica.
Arrivati a questo punto viene da chiedersi: la legge è davvero uguale per tutti?
È una domanda che attraversa ogni stagione della storia repubblicana e che, oggi più che mai, torna ad imporsi con forza. In uno Stato costituzionale di diritto l’uguaglianza davanti alla legge non è una formula rituale. È il limite invalicabile del potere punitivo. Se la risposta penale si modula in base al contesto politico, alla pressione mediatica o alla percezione ideologica dei soggetti coinvolti, allora il problema non è più il destino di singoli imputati, ma la credibilità dell’intero sistema. Il diritto penale non può trasformarsi in un terreno di scontro simbolico. Non può diventare lo spazio in cui si giudicano le idee anziché i fatti. I processi devono accertare responsabilità individuali, non certificare appartenenze. “Amore e coraggio non sono soggetti a processo”… furono le parole del poeta “maledetto” francese Brasillach a commento del processo che lo vide imputato per le sue idee: ma quella parole restano un monito! I Magistrati giudicano condotte penalmente rilevanti, non ideali, convinzioni o appartenenze. Quando invece si ha la percezione che un’area culturale venga trattata con maggiore severità rispetto ad altre, si insinua il sospetto della politicizzazione del processo. E la politicizzazione, anche solo percepita, è corrosiva: incrina la fiducia nella giurisdizione. Lo Stato di diritto si distingue proprio per la sua neutralità. Se questa neutralità viene meno, si rischia uno slittamento pericoloso: non più la centralità della legge, ma la centralità dell’ordine pubblico come categoria elastica; non più la proporzionalità della pena, ma la funzione esemplare della sanzione. La democrazia si misura soprattutto nella capacità di garantire diritti e garanzie anche – e soprattutto – a chi è impopolare. È nei casi divisivi che si verifica se l’uguaglianza è sostanziale o soltanto proclamata. Dobbiamo considerare amaramente con Céline… “La vita è questo, una scheggia di luce che finisce nella notte”. L’esercizio della giurisdizione è una scheggia di luce: breve, intensa, decisiva. E proprio per questo deve essere limpida. La legge è davvero uguale per tutti? La risposta non può essere affidata alla retorica. Deve emergere dalle sentenze, dalla coerenza delle qualificazioni giuridiche, dalla proporzionalità delle decisioni. Solo così lo Stato di diritto di tradizione romanistica resta tale: ma Roma è oramai un sogno tramontato sui banchi di molte Corti di questo Paese senza memoria avvinto al decadente modernismo dei tempi…
Il link al video di Piantedosi:





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