di Nicola Trisciuoglio
Nel quinquennio che corre dal 1925 al 1930, la legislazione italiana fu investita da un vasto e profondo moto di rinnovamento, destinato a imprimere il proprio segno non soltanto sugli ordinamenti dello Stato, ma altresì sulla stessa concezione delle professioni giuridiche e sulla missione dell’avvocatura nell’ambito della vita nazionale.
In codesto processo di trasformazione, il pensiero di Alfredo Rocco assurse a funzione direttiva e ordinatrice, poiché esso ravvisò nell’avvocato non più il semplice mandatario d’interessi individuali e particolari, secondo il costume proprio dello Stato liberale ottocentesco, bensì un organo della Giustizia chiamato a concorrere alla realizzazione dei superiori fini dello Stato. La crisi della tradizione liberale appariva, agli occhi della nuova coscienza giuridica, inevitabile ed irreversibile. L’esperienza parlamentare dell’Ottocento aveva infatti favorito una concezione meramente privatistica della professione forense, degradando sovente l’attività dell’avvocato a funzione posta al servizio d’interessi contingenti, individuali e talvolta persino contrastanti con le supreme esigenze dell’ordine pubblico e della coscienza nazionale. In tale clima si erano diffuse forme deteriori dell’esercizio professionale: l’abuso dell’eloquenza, il sistematico ricorso al cavillo, la trasformazione del processo in arena rettorica e il prevalere dell’interesse del cliente sull’interesse superiore della Giustizia.
Contro siffatta degenerazione si levò la riforma fascista della professione forense.
Essa volle restituire dignità morale e funzione pubblica all’avvocatura, ricollocandola entro il quadro organico della vita dello Stato.
Le parole pronunciate da Alfredo Rocco il 20 novembre 1929 valgono ancora oggi quale sintesi perfetta di quella nuova concezione.
L’avvocato, secondo il Guardasigilli, doveva essere considerato, insieme col giudice, “il più alto realizzatore della giustizia”, organo e strumento dell’attività statale. Veniva così superata la tradizionale figura liberale dell’avvocato quale semplice professionista privato incaricato di tutelare interessi individuali a qualunque costo ed in ragione del compenso. L’impostazione mercantile dello Stato liberale, fondata sul primato dell’individuo e sulla perpetua contrapposizione fra cittadino e Stato, appariva incompatibile con la nuova concezione etica ed autoritativa dell’ordinamento, ed incompatibile rimane tutt’oggi in una accezione morale. Uno Stato Etico non può consentire che l’amministrazione della Giustizia venga piegata alle esigenze della dialettica individualistica o alle artificiose abilità rettoriche dei singoli patrocinatori. Occorreva, ed occorre ancor più nel tempo presente, ricondurre l’intera attività giudiziaria entro un sistema armonico nel quale ogni funzione concorra al perseguimento della Verità e dell’Ordine.
In tal senso la riforma delle professioni legali del 1926 segnò una tappa decisiva. La legge 25 marzo 1926 n. 453, seguita dai relativi decreti attuativi, avviò il definitivo superamento dell’antico modello professionale formatosi durante il periodo liberale. La professione forense venne ricondotta entro la struttura corporativa dello Stato, e l’avvocato fu chiamato ad assumere una responsabilità non soltanto tecnica, ma altresì morale e politica, in relazione alla elevata funzione sociale affidatagli. Il R.D. 6 maggio 1926 n. 747 stabilì che non potessero essere iscritti agli albi coloro i quali svolgessero attività contrarie agli interessi della Nazione. La formula del giuramento professionale impose inoltre agli avvocati l’obbligo di adempiere ai propri doveri “per i fini superiori della giustizia e gli interessi superiori della Nazione”
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Si trattava di disposizioni che manifestavano con assoluta chiarezza il nuovo indirizzo dello Stato, deciso a subordinare ogni attività professionale alle esigenze della comunità nazionale. Il sindacato assunse progressivamente la rappresentanza della classe forense, sostituendo le precedenti forme associative proprie dell’età liberale. Tale trasformazione non ebbe soltanto valore organizzativo, ma implicò soprattutto una diversa concezione della funzione dell’avvocato. La professione cessava di essere espressione d’individualismo competitivo per divenire servizio coordinato nell’ambito dell’ordinamento corporativo. Ma l’ordinamento corporativo era il Popolo stesso: un solo Popolo raccolto nell’unità dello Stato.
La gran parte dei giuristi comprese che quel rinnovamento rispondeva ad esigenze profonde e reali della vita giudiziaria italiana.
La tradizione liberale aveva infatti prodotto un tipo di penalista dominato dal culto dell’eloquenza, dall’esibizionismo retorico e dalla tendenza a trasformare il dibattimento in spettacolo. L’oratoria forense, specialmente dinanzi alle Corti d’Assise, aveva sovente assunto caratteri teatrali incompatibili con la serietà della funzione giudiziaria. La ricerca dell’effetto emotivo prevaleva sulla rigorosa ricostruzione dei fatti e sull’analisi tecnica delle questioni. La nuova cultura giuridica reagì energicamente contro tali eccessi.
Essa affermò la necessità d’un linguaggio sobrio, disciplinato, essenziale. L’avvocato non doveva più essere un attore, ma un tecnico del diritto chiamato a collaborare col giudice nella ricerca della Verità. Il codice di procedura penale del 1930 rappresentò dunque il punto culminante d’una trasformazione reputata necessaria. Elaborato sotto la guida di Alfredo Rocco ed ispirato ai principî dello Stato Etico di matrice gentiliana-marxista, esso attribuì al processo penale una struttura fortemente orientata verso la ricerca della verità sostanziale.
La funzione del difensore venne ridefinita entro tale prospettiva. L’avvocato non era più concepito come antagonista dell’autorità giudiziaria, bensì quale ricercatore della Verità. Il processo cessava d’essere conflitto fra interessi contrapposti per assumere il
carattere d’un’attività diretta all’accertamento obiettivo della verità e alla realizzazione della Giustizia nell’interesse superiore dello Stato e del Popolo. Era questa la condanna della tradizione processuale liberale. Il sistema precedente aveva moltiplicato formalismi, eccezioni, nullità e strumenti dilatori, spesso utilizzati per ostacolare il corso della Giustizia. La nuova codificazione interveniva invece per
eliminare gli abusi e restituire efficienza ed autorità al processo. La riduzione delle nullità processuali e la limitazione delle impugnazioni rispondevano all’esigenza d’impedire che la procedura venisse trasformata in terreno di manovra cavillosa. La Giustizia non poteva essere paralizzata da artifici tecnici o da tattiche dilatorie. Il processo doveva tendere, con rapidità e rigore, verso l’accertamento dei fatti. Analoga finalità ispirò le disposizioni relative alla disciplina dell’udienza.
Il contingentamento della durata delle arringhe attribuì al Presidente del Collegio il potere d’impedire prolissità e deviazioni. Si volle così colpire non la vera eloquenza, ma l’abuso retorico e l’oratoria vana che avevano caratterizzato tanta parte della pratica forense dell’età liberale. La polemica contro il penalista istrionico rifletteva una più vasta trasformazione culturale. Il nuovo Stato Etico esigeva concretezza, disciplina e senso della realtà. La retorica sentimentale e individualistica veniva pertanto espunta dalle aule giudiziarie. In tale contesto il codice del 1930 introdusse severe norme contro l’abbandono della difesa e contro le forme d’indisciplina professionale. L’avvocato non poteva più utilizzare il processo come terreno di protesta personale o di esibizione polemica, essendo tenuto ad esercitare la propria funzione entro i limiti della legalità e della disciplina dello Stato.
Gli artt. 129–132 del codice di procedura penale attribuirono al giudice il potere di sospendere dall’albo il difensore che avesse abbandonato la difesa o lasciato arbitrariamente l’udienza. Tali disposizioni esprimevano con chiarezza il nuovo principio secondo cui il patrocinio forense costituiva un servizio di pubblica necessità e non una libera attività sottratta ai doveri verso la comunità nazionale. Il codice penale del 1930 confermò tale impostazione includendo i difensori tra coloro che esercitano un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’art. 359 c.p. Pur non attribuendo formalmente all’avvocato la qualifica di pubblico ufficiale, il legislatore riconobbe la rilevanza pubblica della sua funzione. L’avvocato diventava così parte integrante dell’organizzazione giudiziaria dello Stato. La sua attività doveva contribuire non alla confusione o alla polemica, ma al trionfo della Verità e dell’Ordine giuridico. Era il definitivo superamento dell’individualismo mercantile e liberale della professione. La concezione liberale del processo penale si fondava infatti sulla diffidenza verso lo Stato e sulla permanente contrapposizione fra individuo ed autorità. Essa tendeva a trasformare il processo in una gara dialettica nella quale l’abilità tecnica del difensore poteva prevalere persino sulla verità dei fatti. Il nuovo ordinamento respingeva tale impostazione. Lo Stato rivendicava apertamente il proprio carattere etico e la propria funzione ordinatrice.
La Giustizia non poteva essere ridotta a strumento d’interessi particolari né subordinata alle abilità sofistiche dell’oratoria forense.
L’avvocato doveva pertanto assumere una diversa coscienza della propria missione. Non più mercenario della lite o interprete d’egoismi individuali. In tale prospettiva acquistavano particolare rilievo le esigenze di decoro, disciplina e compostezza professionale. La nuova figura dell’avvocato doveva riflettere i valori di serietà, sobrietà e responsabilità. La polemica contro gli atteggiamenti demagogici, contro il linguaggio eccessivo e contro le manifestazioni d’indisciplina rispondeva dunque ad una precisa concezione morale della professione forense. L’avvocato non doveva cercare il consenso del pubblico né il successo personale, ma l’adempimento rigoroso del proprio dovere. L’eloquenza stessa veniva reinterpretata alla luce di tale rigore. Essa non era negata in quanto tale, ma subordinata alle esigenze della chiarezza e della concretezza. La vera parola forense doveva essere sobria, incisiva e disciplinata. Ogni artificio teatrale o sentimentalistico appariva incompatibile con la dignità della funzione giudiziaria.
La trasformazione operata dalla legislazione del 1925–1930 segnò pertanto una svolta profonda nella storia dell’avvocatura italiana.
Il vecchio modello liberale, fondato sull’individualismo professionale e sulla centralità dell’interesse privato, lasciava il posto ad una concezione pubblicistica ed organica della difesa. L’avvocato veniva inserito entro l’ordinamento corporativo dello Stato e chiamato a partecipare attivamente all’opera di consolidamento della coscienza nazionale. Il processo penale cessava d’essere il luogo della competizione rettorica per divenire strumento d’ordine e di verità. In tale quadro il pensiero di Alfredo Rocco assunse significato decisivo. Esso fornì la base teorica per una nuova concezione della giustizia penale, nella quale ogni funzione processuale risultava subordinata ai superiori interessi dello Stato. Lungi dal costituire mortificazione dell’avvocatura, tale trasformazione intendeva restituire alla professione forense dignità, serietà e funzione etica. L’avvocato non veniva degradato, ma elevato a partecipe della missione dello Stato.
Il codice di procedura penale del 1930 rappresentò dunque non soltanto una riforma tecnica, ma altresì un momento fondamentale della più ampia opera di rinnovamento istituzionale promossa nell’interesse del Popolo. Attraverso di esso si cercò di creare un nuovo modello di legalità, fondato sull’autorità dello Stato, sulla disciplina delle funzioni e sulla subordinazione degli interessi individuali al bene della comunità organica di Popolo. La critica al liberalismo processuale non nasceva soltanto da esigenze politiche contingenti, ma dalla convinzione che il vecchio sistema avesse prodotto dispersione, formalismo e debolezza dell’autorità.
La nuova codificazione intese invece riaffermare il primato dello Stato e la funzione etica della Giustizia. Entro tale prospettiva il ruolo dell’avvocato veniva definitivamente ridefinito. Egli doveva essere uomo di legge e di disciplina, interprete della coscienza nazionale. L’evoluzione dell’avvocatura durante il periodo 1925–1930 mostra quindi con chiarezza il passaggio da una concezione individualistica ad una concezione organica della professione forense. La riforma della Giustizia penale perseguì un obiettivo preciso: sostituire alla dialettica disordinata dello Stato liberale una struttura giuridica fondata sull’unità, sull’autorità e sulla responsabilità delle funzioni. In tale sistema l’avvocato doveva cessare d’essere protagonista autonomo della contesa giudiziaria per divenire elemento ordinato della vita dello Stato.
Anche per questo motivo il nuovo codice valorizzò il concetto di collaborazione fra difesa e giudice. Il fine supremo del processo non era più la vittoria d’una parte sull’altra, ma il raggiungimento della verità sostanziale nell’interesse della collettività nazionale.
E qui si riflette pienamente il pensiero dell’ermeneutica bettiana. La legislazione del 1930, considerata nel suo insieme, testimonia dunque l’intento di costruire una Giustizia più disciplinata, più rapida e più aderente alle esigenze dello Stato moderno. La figura dell’avvocato venne profondamente trasformata affinché essa corrispondesse ai valori d’ordine, responsabilità e servizio pubblico.
Rimasero certamente, anche negli anni successivi, resistenze culturali e nostalgie dell’antica concezione liberale. Tuttavia il modello delineato da Alfredo Rocco esercitò un’influenza decisiva sulla struttura della giustizia penale italiana e sulla definizione della funzione forense.
La nuova immagine dell’avvocato interprete della funzione pubblica del diritto costituì uno degli aspetti più significativi della trasformazione giuridica realizzata dallo Stato nel campo processuale penale. Un modello al quale guardare con immensa ed infinita nostalgia.
Ottimo articolo che farà morire dall’invidia i vostri detrattori e i vostri odiatori professionisti.